ISO 14001/EMAS: Criteri di significatività

Come si è detto altrove, ogni Organizzazione sceglie i criteri di significatività, cioè quelli in base ai quali definire se un impatto ambientale, e quindi il relativo aspetto, è da considerare significativo o non significativo.

Questi criteri possono essere di tanti tipi: la linea guida n. 6 del Comitato EMAS fornisce qualche suggerimento:

V. Linea guida n. 6 - ORIENTAMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E LA VALUTAZIONE DELLA LORO SIGNIFICATIVITA'

Certamente devono essere considerati significativi gli aspetti rilevanti, come gravità o irreversibilità dei loro effetti sull'ambiente.

Molti assumono come significativi gli aspetti normati da leggi cogenti, perchè così, tenendoli sotto controllo, sono sicuri di non incorrere in violazioni di legge.

Vengono di solito considerati significativi anche gli aspetti oggetto di un impegno di politica ambientale, ad esempio il risparmio nel consumo di risorse: come si fa, infatti, a mantenere tale impegno se l'aspetto non è controllato, monitorato e gestito?

Altrettanto dicasi per gli aspetti oggetto di lamentele di terzi: se qualcuno protesta per il rumore che proviene dal mio sito, come minimo dovrò fare delle misure per accertarmi che rientro nei limiti di legge e dovrò adottare precauzioni per evitare di superare tali limiti. Altrimenti prima o poi arriveranno petizioni e denunce.

Viceversa, alcuni adottano dei criteri assolutamente non condivisibili:

  1. Il cosiddetto "criterio della corretta gestione": cioè, se un aspetto è già ben gestito, non sarà necessario considerarlo significativo; questo è un errore evidente: se ad esempio ho speso milioni di euro per realizzare un depuratore adottando la migliore tecnologia disponibile, sulla base di questo criterio l'aspetto reflui non viene considerato significativo; e allora, siccome il Sistema di Gestione Ambientale mi obbliga a gestire con formazione, controllo operativo, sorveglianza, audit e, se possibile, programmi di miglioramento, solo gli aspetti definiti significativi, domani potrò abbandonare il depuratore, non farlo fuzionare e non monitorare l'effluente.

  2. Il cosidetto "criterio della conformità legislativa", secondo il quale, per tornare all'esempio di prima, se uno scarico al momento dell'analisi ambientale iniziale ha tutti i parametri alla metà dei limiti di legge, siccome la normativa è ampiamente soddisfatta l'aspetto non sarebbe da considerare significativo. Anche questo è un errore evidente, e per le stesse ragioni di cui sopra: essendo l'aspetto non significativo, il SGA non mi obbliga a gestirlo, e quindi non lo sorveglierò.